(Pubblicata nel Bollettino uffuciale della Regione Emilia-Romagna
                     n. 32 del 18 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge;
                               Art. 1.
             Modifica alla legge regionale n. 9 del 2002

    1.  Il  comma 4-bis  dell'Art. 10 della legge regionale 31 maggio
2002,  n.  9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative
in  materia  di  demanio marittimo e di zone di mare territoriale) e'
sostituito dal seguente:
      «4-bis.  Qualora  entro  il 30 giugno 2005 i comuni non abbiano
provveduto all'adeguamento dei piani dell'arenile cosi' come previsto
dal  comma 3,  l'attribuzione  delle  funzioni  di  cui  all'Art.  3,
comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di
cui  al  presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2)
ed  e).  Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla
Regione  sino  al  completamento delle procedure di trasferimento dei
registri  delle  concessioni  esistenti, rinnovate e delle domande di
concessione  in istruttoria, eseguite con le modalita' previste dalle
deliberazioni della giunta regionale in materia.».